La morosità nel pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi comuni è disciplinato dall’articolo 38 della Legge regionale 39/2017, che si riporta.
La presenza di morosità comporta risposta negativa nel caso di richiesta di subentro nell’assegnazione (articolo 16 del Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica) e nel caso di richiesta di autorizzazione di ospitalità temporanea (articolo 17 del Regolamento).
1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi comuni del fabbricato di cui all’articolo 39 è causa di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera g).
2. La morosità può essere sanata per una sola volta nel corso dell’anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.
3. Nel caso in cui la morosità sia conseguenza dello stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario o di altro componente del nucleo familiare, con l’impossibilità o grave difficoltà a corrispondere regolarmente il canone di locazione o le quote di gestione dei servizi comuni, il comune o l’ATER possono concedere proroghe per periodi superiori a quello indicato al comma 1; l’ATER segnala la morosità al comune che verifica la possibilità di utilizzare il fondo di solidarietà di cui all’articolo 47.
4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l’assegnatario ai fini di quanto dovuto per la conduzione dell’alloggio.
5. Al fine di contribuire al contenimento della morosità, i comuni e le ATER possono prevedere misure incentivanti a favore degli inquilini che utilizzano la domiciliazione bancaria per i pagamenti dovuti.
1. È istituito presso il comune un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gravi difficoltà economico-sociali.
2. Il fondo di solidarietà è alimentato da:
a) una quota pari all’1,10 per cento dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riscossi;
b) dai proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 40, commi 1 e 2, e 41, comma 1, lettera b).
3. Rimane ferma per il comune la facoltà di incrementare il fondo con ulteriori risorse.
4. Il fondo è ripartito annualmente e l’erogazione delle somme è effettuata dal comune direttamente all’ente gestore per coprire i canoni e le spese per i servizi accessori.